E’ necessario e urgente intensificare gli sforzi per garantire un effettivo avvio e sviluppo delle Zes, le Zone economiche speciali nelle regioni definite dalla normativa europea come ‘meno sviluppate’ o ‘in transizione’, in particolare nei territori del mezzogiorno duramente colpiti dall’emergenza sanitaria da Covid-19.
In Italia sono regioni meno sviluppate, con Pil pro capite inferiore al 75% della media europea, le regioni Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia e Campania. Sono regioni in transizione, con Pil pro capite tra il 75% e il 90% della media europea, le regioni Sardegna, Abruzzo e Molise.
Lo scopo delle Zone economiche speciali è quello di creare condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo delle imprese già operanti e l’insediamento di nuove imprese.
Tali imprese sono tenute al rispetto della normativa nazionale ed europea, nonché alle prescrizioni adottate per il funzionamento della stessa Zes e beneficiano di speciali condizioni.
Chiedo al Ministro delle Finanze quali iniziative intenda adottare per favorire l’insediamento di nuove imprese nel perimetro delle Zes attive, prevedendo per le imprese che operano nell’ambito delle Zes una riduzione, seppur limitata e nel rispetto della normativa europea, delle imposte dirette ed indirette e dei tributi in corrispondenza di programmi di impresa di significativa ricaduta occupazionale, stanziando a tal fine apposite risorse finanziarie nei prossimi provvedimenti, a partire dalla legge di bilancio per il 2022.
(3-02645) (23 giugno 2021)
D’ALFONSO, MALPEZZI, PITTELLA – Al Ministro dell’economia e delle finanze
Premesso che:
il decreto-legge n. 91 del 2017 ha definito all’articolo 4 le procedure e le condizioni per richiedere l’istituzione di zone economiche speciali (ZES) in alcune aree del Paese, in particolare nelle regioni definite dalla normativa europea come “meno sviluppate” o “in transizione”. In Italia sono regioni meno sviluppate, con PIL pro capite inferiore al 75 per cento della media europea, le regioni Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia e Campania. Sono regioni in transizione, con PIL pro capite tra il 75 per cento e il 90 per cento della media europea, le regioni Sardegna, Abruzzo e Molise;
la ZES è definita come un’area geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti, purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un’area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell’11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T);
il regolamento, che in allegato riporta le mappe dei porti della rete centrale e della rete globale, definisce i porti marittimi come quelli che soddisfano almeno uno dei seguenti criteri: a) il volume totale annuo del traffico passeggeri supera lo 0,1 per cento del volume totale annuo del traffico passeggeri di tutti i porti marittimi dell’Unione; b) il volume totale annuo delle merci, per le operazioni di carico di merci sia sfuse che non sfuse, supera lo 0,1 per cento del corrispondente volume totale annuo del carico di merci movimentate in tutti i porti marittimi dell’Unione; c) il porto marittimo è situato su un’isola e costituisce il solo punto di accesso ad una regione NUTS 3 nella rete globale; d) il porto marittimo è situato in una regione ultra-periferica o periferica, fuori da un raggio di 200 chilometri dal porto più vicino nella rete globale;
in Italia, nelle regioni in cui possono essere istituite le ZES, sono porti della rete centrale: Palermo, Augusta, Gioia Tauro, Cagliari, Taranto, Bari, Napoli. Tra i porti della rete globale rientrano Catania, Messina, Milazzo, Siracusa, Trapani, Gela, Reggio Calabria, Villa San Giovanni, Brindisi, Salerno, Olbia, Porto Torres.
Le Regioni che presentino tali condizioni possono presentare, in base all’art. 4, comma 4-bis, del decreto-legge n. 91 del 2017, una proposta di istituzione di ZES nel proprio territorio, o al massimo due proposte ove siano presenti più aree portuali che abbiano le caratteristiche stabilite dal regolamento europeo, accompagnata da un piano di sviluppo strategico. Inoltre, anche le regioni che non posseggano aree portuali possono presentare istanza di istituzione di una ZES, ma solo in forma associativa, qualora contigue, o in associazione con un’area portuale avente le caratteristiche richieste;
per le modalità per l’istituzione di una ZES, la sua durata, i criteri generali per l’identificazione e la delimitazione dell’area, i criteri che ne disciplinano l’accesso e le condizioni speciali di beneficio per i soggetti economici ivi operanti o che vi si insedieranno, nonché il coordinamento degli obiettivi di sviluppo, è stato emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 12 del 2018;
attualmente risultano individuate otto ZES: la ZES Calabria (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 maggio 2018), la ZES Campania (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 maggio 2018), la ZES Ionica interregionale Puglia e Basilicata (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2019) e la ZES Adriatica interregionale Puglia-Molise (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 2019), la ZES Sicilia orientale (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2020) e la ZES Sicilia occidentale (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2020), mentre è in aggiornamento la ZES Abruzzo e in via di definizione le procedure per avviare anche la ZES Sardegna;
considerato che:
lo scopo delle zone economiche speciali è quello di creare condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo delle imprese già operanti e l’insediamento di nuove imprese. Le imprese sono tenute al rispetto della normativa nazionale ed europea, nonché alle prescrizioni adottate per il funzionamento della stessa ZES e beneficiano di speciali condizioni;
in particolare, le imprese che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o effettuano investimenti incrementali all’interno delle ZES usufruiscono di benefici fiscali, nonché di riduzione dei termini dei procedimenti e di semplificazione degli adempimenti rispetto alla normativa vigente, che sono definiti nell’articolo 5 del decreto-legge n. 91 del 2017;
il riconoscimento delle tipologie di agevolazione è comunque soggetto al rispetto delle seguenti condizioni: a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nell’area ZES per almeno 7 anni dopo il completamento dell’investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e goduti; b) le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento;
rilevato che:
per velocizzare l’avvio concreto delle ZES, il decreto-legge n. 76 del 2020 ha previsto la figura dei commissari straordinari a cui sono stati attribuiti poteri di coordinamento ed impulso, nonché di rappresentanza del comitato di indirizzo (soggetto per l’amministrazione delle ZES), e il compito di individuare le aree prioritarie nell’ambito dei piani di sviluppo strategici delle ZES e promuovere la sottoscrizione di appositi protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali;
al fine di rendere efficace l’attuazione delle ZES, il PNRR ha destinato 630 milioni di euro per investimenti infrastrutturali volti ad assicurare un adeguato sviluppo dei collegamenti delle aree ZES con la rete nazionale dei trasporti, in particolare con le reti TEN-T. Il PNRR, oltre agli investimenti, prevede anche una riforma per semplificare il sistema di governance delle ZES e favorire meccanismi in grado di garantire la cantierabilità degli interventi in tempi rapidi, nonché favorire l’insediamento di nuove imprese;
il decreto-legge n. 77 del 2021, attualmente all’esame della Camera, dando seguito a quanto previsto nel PNRR, ha introdotto un regime di autorizzazione unica per gli investitori che operano o intendono operare nelle ZES, la cui responsabilità sarà in capo esclusivamente al commissario ZES. Quest’ultimo diverrà l’unico interlocutore istituzionale di chi vorrà investire in queste aree, siano imprenditori privati o soggetti pubblici che lavoreranno alla dotazione infrastrutturale dell’area. Il commissario presiederà inoltre la conferenza dei servizi, all’interno della quale gli attori istituzionali saranno chiamati a discutere ed eventualmente concedere autorizzazioni e pareri necessari, entro un termine perentorio, dopo il quale scatterà il principio del silenzio-assenso. Farà eccezione solo la valutazione d’impatto ambientale, che resta in capo alle Regioni;
per rendere maggiormente attrattive le ZES, il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nelle aree ZES è stato raddoppiato, passando da 50 a 100 milioni di euro, ed è stato esteso anche agli immobili strumentali presenti o da costruire nell’area;
appare urgente intensificare gli sforzi per garantire un effettivo avvio e sviluppo delle ZES, in particolare nei territori del mezzogiorno duramente colpiti dall’emergenza sanitaria da COVID-19,
si chiede di sapere:
quali iniziative, di propria competenza, il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di facilitare lo sviluppo delle ZES nel Paese, in particolare nelle aree del Mezzogiorno, e per favorire l’insediamento di nuove imprese nel perimetro delle ZES attive;
se, a tal fine, non ritenga opportuno prevedere per le imprese che operano nell’ambito delle ZES una riduzione, seppur limitata e nel rispetto della normativa europea, delle imposte dirette ed indirette e dei tributi in corrispondenza di programmi di impresa di significativa ricaduta occupazionale, stanziando a tal fine apposite risorse finanziarie nei prossimi provvedimenti, a partire dalla legge di bilancio per il 2022.