Il DDL su “Modifiche agli articoli 134, 139 e 141-bis del codice di procedura penale in materia di riproduzione fonografica e audiovisiva degli atti del processo penale e delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari” è il frutto di anni di riflessione e studio per un rimedio possibile ed efficace, al fine di garantire  pienamente il cittadino, le cui dichiarazioni vengono assunte nell’ambito delle indagini preliminari dalla polizia giudiziaria.
Quella della videoregistrazione degli interrogatori è una soluzione che migliorerebbe l’intera fase delle indagini preliminari, precludendo o comunque scoraggiando quei comportamenti che, nell’affanno di conseguire fonti di prova e l’individuazione del colpevole, rischiano di produrre rigidi teoremi inquisitori ai quali le dichiarazioni dei “sentiti” si devono forzatamente conformare, proprio “infettando”, con tale modo di procedere, le importantissime fasi preliminari allo svolgimento del processo.

All’evento informativo hanno partecipato: Rosita Del Coco, docente di diritto processuale penale presso l’Università degli studi di Teramo; in collegamento digitale Marco Pierdonati, docente di Diritto Penale presso l’Università degli studi di Teramo; in collegamento digitale il Senatore Salvatore Cucca, relatore in Commissione Giustizia del Disegno di Legge A.S. 1709, e gli avvocati che hanno collaborato alla stesura della proposta normativa sulla riproduzione fonografica e audiovisiva degli atti processuali.

In America un giovane studioso di diritto, poi diventato senatore e di seguito primo cittadino degli Stati Uniti d’America, ha individuato una soluzione, che nell’Illinois è diventata norma vigente: la videoregistrazione degli interrogatori della polizia giudiziaria. Se fino a qualche anno fa i costi della videoregistrazione potevano considerarsi consistenti, lo sviluppo tecnologico li ha resi ogni anno “discendenti”.
Oggi per la soluzione videoregistrazione il costo stimato è 110/115 milioni per l’intero Paese. Una tale soluzione migliorerebbe l’intera fase delle indagini preliminari, precludendo o comunque scoraggiando quei comportamenti che, nell’affanno di conseguire fonti di prova e l’individuazione del  colpevole, rischiano di produrre rigidi teoremi inquisitori ai quali le dichiarazioni dei “sentiti” si devono forzatamente conformare, proprio infettando – con tale modo di procedere – le importantissime fasi preliminari allo svolgimento del processo.
Alcuni predoni dell’accusa a strascico teorizzano che il dolore che si distribuisce nelle fasi preliminari nei fatti rappresenta la sanzione che non arriva con le sentenze, ma che comunque serve a rieducare eticamente.
Proprio per questo nella proposta di legge presentata, l’articolo 3 sostituisce l’articolo 141-bis del codice di procedura penale. Si introduce qui la norma per cui l’assunzione delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari, dall’indagato, dalla persona offesa e dalla persona informata sui fatti, debba essere integralmente documentata, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva, con redazione del verbale in forma riassuntiva e trascrizione della riproduzione disposta se richiesta dalle parti.

Intervista
ddl-1709__350717


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